Art. 5.
(Centrale operativa territoriale).

      1. In ogni distretto sanitario le aziende sanitarie locali attivano una centrale operativa territoriale al fine di identificare, di valutare e di monitorare il bisogno globale delle persone non autosufficienti di cui al comma 1 dell'articolo 1.
      2. La centrale opera in stretta connessione con i medici di medicina generale del territorio, con le strutture ospedaliere e con i servizi allo scopo attivati dagli enti locali.
      3. Nelle grandi città la centrale può attivare antenne di quartiere per gli anziani e per i disabili.